CONT37 - Contabilità > Vidimazione Libri Sociali
La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri
sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile). In particolare, si tratta
dei seguenti libri e registri:
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro
Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. Invece, gli altri libri
contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e
quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili,
ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro
uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita
direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
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